IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi  n.  235/95  e  n.
 767/95   proposti   dall'Associazione  cerealicoltori  "Peuceti",  in
 persona  del  presidente  pro-tempore,  dott.    Leonardo  Terribile,
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Francesco  Di Caro, con il quale
 elettivamente domicilia in Potenza al piazzale L. Rizzo n. 12  presso
 lo studio Giuliani;
   Contro  la  regione  Basilicata,  in  persona  del presidente della
 Giunta regionale pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti
 Cecilia  Salvia  e  Mirella Viaggiani ed elettivamente domiciliata in
 Potenza, alla via Anzio, presso l'ufficio legale dell'Ente;
   Per l'annullamento:
     ric.  n. 235/95: a) della deliberazione n. 4811 in data 19 luglio
 1994 della Giunta regionale di Basilicata con cui e' stata  rigettata
 la  richiesta dell'Associazione "Peuceti" di usufruire di un prestito
 a tasso agevolato con il concorso regionale negli  interessi  per  la
 corresponsione   di   anticipazioni   ai   produttori  agricoli  soci
 conferenti per l'annata agraria 1993-1994, in  quanto  l'Associazione
 non  dispone in Basilicata di strutture di stoccaggio; b) degli altri
 provvedimenti o atti comunque connessi e presupposti, e, tra  questi,
 della  lettera-circolare  della  Regione  Basilicata  -  Dipartimento
 agricoltura e foreste - n.  3388/A del 17 febbraio 1993;
     ric. n. 767/95: a) della deliberazione n. 3493 in data 11  luglio
 1995  della Giunta regionale di Basilicata con cui e' stata rigettata
 la richiesta dell'Associazione "Peuceti" di usufruire di un  prestito
 a  tasso  agevolato  con il concorso regionale negli interessi per la
 corresponsione  di  anticipazioni   ai   produttori   agricoli   soci
 conferenti  per  l'annata agraria 1994-1995, in quanto l'Associazione
 non dispone in Basilicata di strutture di stoccaggio, b) degli  altri
 provvedimenti  o  atti comunque connessi e presupposti, e tra questi,
 della  lettera-circolare  della  regione  Basilicata  -  Dipartimento
 agricoltura e foreste n.  3388/A del 17 febbraio 1993;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti   gli   atti   di  costituzione  in  giudizio  della  regione
 Basilicata;
   Viste le memorie prodotte dall'Amministrazione intimata;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Uditi alla pubblica udienza del 21  febbraio  1996  -  relatore  il
 magistrato  G.  Buscicchio  -  l'avv.   F. Di Caro per l'Associazione
 ricorrente e l'avv. M. Viggiani per l'Amministrazione resistente;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                               F a t t o
   L'associazione  tra  societa'   cooperative   agricole   denominata
 "Associazione Cerealicoltori Peuceti" con sede in Gravina di Puglia -
 riconosciuta, a norma dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674
 e della legge della regione Puglia 1 febbraio 2982, n. 7, con decreto
 del presidente della Giunta della regione Puglia n. 588 del 23 maggio
 1989  - impugna, con i ricorsi indicati in epigrafe, le deliberazioni
 della Giunta regionale di Basilicata n. 4811 del 19 luglio 1994 e  n.
 3493  dell'11  luglio  1995  con  le  quali  sono  state  respinte le
 richieste della predetta associazione tendenti ad usufruire,  per  le
 annate  agrarie  1993-1994 e 1994-1995, il prestito a tasso agevolato
 con il concorso  regionale  nel  pagamento  degli  interessi  per  la
 corresponsione   di   anticipazioni  ai  soci  produttori  conferenti
 prodotti agricoli.
   L'esclusione  dai  benefici  richiesti   e'   stata   disposta   in
 applicazione  dell'art.  1,  ultimo  comma, della legge della regione
 Basilicata 7 settembre 1992, n.  16,  a    norma  del  quale  possono
 usufruire dei prestiti agrari di esercizio (con il concorso regionale
 nel   pagamento   degli   interessi),  limitatamente  alle  quote  di
 pertinenza  dei  fondi  ricadenti  nel   territorio   della   regione
 Basilicata   (anche)   le   associazioni   di   produttori   agricoli
 interregionali  purche'  dispongano  in  Basilicata  di  attrezzature
 idonee   per   la   raccolta,   la   conservazione,  manipolazione  e
 commercializzazione  dei  prodotti  conferiti  dai  soci  produttori,
 mentre  l'associazione  cerealicoltori  "Peuceti"  ha  dichiarato  di
 disporre di dette strutture nel territorio della regione Puglia.
   La      ricorrente  associazione  cerealicoltori  "Peuceti"  -  cui
 aderiscono cooperative agricole che  annoverano  tra  i  propri  soci
 anche  agricoltori  proprietari  di  terreni  agricoli  ricadenti nel
 territorio della regione Basilicata -  assume l'illegittimita'  delle
 impugnate  deliberazioni  regionali  in  via  derivata dalla asserita
 illegittimita'   costituzionale   dell'art.    1,    ultimo    comma,
 limitatamente  all'inciso  "fermo  restando  il  possesso degli altri
 requisiti gia' richiesti alle Associazioni della  Basilicata",  della
 legge regionale 7 settembre 1992, n. 16.
   Deduce,  al riguardo, il contrasto della disposizione censurata con
 gli artt. 2, 3, 4, 18, 39, 41, 45, 117, 120, commi secondo  e  terzo,
 della Costituzione.
   Chiede,  pertanto,  che  questo Tribunale amministrativo regionale,
 ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale sollevata,  disponga  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale e sospenda il presente giudizio.
   Costituitasi in giudizio in data 7 giugno 1995 (nel ric. n. 235/95)
 e  in data 1 dicembre 1995 (nel ric. n. 767/95, la regione Basilicata
 ha, con successive memorie difensive depositate  l'11  novembre  1995
 (nel  ric.  n.  235/95)  e  il 10 febbraio 1996 (nel ric. n. 767/95),
 sostenuto la manifesta infondatezza della questione  di  legittimita'
 costituzionale  sollevata dall'associazione ricorrente precisando, in
 particolare, che la previsione, oggetto della disposizione censurata,
 di adeguate strutture  di  stoccaggio  in  Basilicata  anche  per  le
 associazioni  di produttori interregionali risponderebbe all'esigenza
 di consentire l'effettuazione di controlli e  verifiche  (in  ordine,
 soprattutto,  alla quantita' e provenienza dei prodotti conferiti dai
 produttori) che sarebbero di difficile attuazione  al  di  fuori  del
 territorio regionale.
   Alla  pubblica  udienza  del  21 febbraio 1996, sentiti i difensori
 delle parti, le cause sono state trattenute in  decisione.
                             D i r i t t o
   Occorre,  preliminarmente,  procedere  alla  riunione  dei  ricorsi
 indicati  in  epigrafe,  stante  l'evidente connessione soggettiva ed
 oggettiva.
   Sempre in  via  preliminare,  va  precisato  che  questo  tribunale
 amministrativo  regionale, con separata decisione parziale deliberata
 nella stessa camera di consiglio del 21 febbraio 1996, ha rigettato i
 ricorsi in esame nella parte in cui si assume l'illegittimita'  delle
 impugnate  deliberazioni  regionali  in via derivata dalla (asserita)
 illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta  nell'art.
 1,  ultimo  comma, limitatamente all'inciso de quo, della legge della
 regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16,  per  contrasto  con  gli
 artt.  2,  4,  18,  39, 41, 45, 117, 120, commi secondo e terzo della
 Costituzione.
   Cio'  premesso,  va  detto  che  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  della norma regionale indicata in premessa, sollevata
 dall'associazione  ricorrente   in   relazione   all'art.   3   della
 Costituzione,  appare  al  tribunale  rilevante  e non manifestamente
 infondata secondo le precisazioni che saranno di seguito fornite.
   Quanto alla rilevanza, va osservato che le deliberazioni  regionali
 impugnate sono state adottate sull'unico presupposto costituito dalla
 "non   disponibilita'",  da  parte  dell'associazione  cerealicoltori
 "Peuceti", di adeguate strutture di stoccaggio nel  territorio  della
 regione   Basilicata,   sicche'   appare  evidente  che  la  presente
 controversia  non  puo'  essere  definita   indipendentemente   dalla
 risoluzione  della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 dovendo i provvedimenti impugnati essere annullati o  no,  a  seconda
 che la norma denunziata sia o no dichiarata incostituzionale.
   Quanto  alla  non manifesta infondatezza, valgano le considerazioni
 che seguono.
   La legge della regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16  (recante
 nuove  norme  per  la  determinazione  del  concorso  regionale sugli
 interessi  da  praticare  nelle  operazioni  di  credito  agrario  di
 esercizio), all'art.  1 testualmente prevede che:
     "A  decorrere  dalla  campagna  agraria  1992/1993,  il  concorso
 regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, di
 cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed erogati a norma delle  leggi
 regionali   vigenti   e   con  le  modalita'  stabilite  dal  decreto
 ministeriale 23 gennaio 1928, viene fissato nella misura del 50%  del
 tasso  annuo  di  riferimento  come  bimestralmente  determinato  dal
 Ministero  del  tesoro,  e  trova  applicazione   in   favore   degli
 imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  singoli  ed associati,
 individuati a norma dell'art.  2, punti 5 e 6 del  reg.  CEE  797/85,
 nonche'  in  favore  dei seguenti organismi collettivi che attuino la
 raccolta, la conservazione, la manipolazione, la  trasformazione,  la
 commercializzazione  dei  prodotti provenienti dalle aziende agricole
 dei soci:
     a) cooperative agricole legalmente costituite e riconosciute  con
 un  numero  di  almeno  200 soci, un capitale sociale non inferiore a
 lire 100 milioni e  che  dispongono  in  Basilicata  di  attrezzature
 idonee   a   garantire   la   qualita',   genuinita'   ed  integrita'
 organolettiche dei prodotti conferiti e/o sottoporre  alle  precitate
 fasi collettive;
     b)  le  Associazioni  di  produttori  agricoli  della  Basilicata
 costituite a norma del reg. CEE 1360/78 e riconosciute ai sensi della
 legge regionale 11 agosto 1982, n. 24, che abbiano una  base  sociale
 come  espressamente  richiesto  dal  reg.  CEE  220/91 ed un capitale
 sociale non  inferiore  a  L.  20  milioni,  e  possano  disporre  in
 Basilicata di attrezzature idonee analogamente a quanto previsto alla
 precedente lettera a).
   Sono esentate dai limiti di capitale sociale e di soci aderenti, di
 cui alla lettera a), le cooperative operanti  nel settore dei piccoli
 frutti,  dei  funghi,  delle  piante  officinali,  del florovivaismo,
 dell'allevamento del bestiame  e dell'apicoltura.
   Il regime del presente  articolo  si  applica,  limitatamente  alle
 quote   di  pertinenza  dei  fondi  ricadenti  nel  territorio  della
 Basilicata, anche alle Associazioni di produttori agricoli a  valenza
 interregionale  e  che  siano riconosciute da altra legge regionale o
 nazionale, fermo restando il  possesso  degli  altri  requisiti  gia'
 richiesti alle Associazioni della Basilicata".
   Cio'  premesso, pare al tribunale che il legislatore regionale, nel
 prescrivere  -  con  la  censurata  disposizione  -  che  (anche)  le
 associazioni  di  produttori agricoli a valenza interregionale devono
 disporre - ove intendano fruire delle provvidenze creditizie previste
 dalla legge regionale n. 16/92 - di adeguate strutture di  stoccaggio
 nel territorio della regione Basilicata, abbia assoggettato, senza un
 ragionevole  motivo,  ad  una  stessa  disciplina  situazioni diverse
 quella delle associazioni di  produttori  agricoli  di  Basilicata  e
 quella della associazioni di produttori a valenza interregionale.
   E'  razionale,  invero, prevedere che le associazioni di produttori
 agricoli della Basilicata (e quindi a carattere  regionale)  debbano,
 per  poter  accedere  ai  benefici  regionali,  disporre  di adeguate
 strutture  di  stoccaggio,  da  ubicare   nel   territorio   ove   le
 associazioni stesse sono state costituite ed operano, onde consentire
 i  necessari  controlli sulla quantita' e la provenienza dei prodotti
 conferiti.
   Appare, per contro, irragionevole imporre detto  onere  anche  alle
 associazioni di produttori agricoli a carattere interregionale.
   L'art.  1 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 16, ha infatti
 espressamente individuato - in attuazione del regolamento C.E.E.   n.
 1360/78 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 9 - ultimo comma,
 integrativa  del  primo  -  (anche)  le  associazioni  di  produttori
 agricoli a carattere interregionale come destinatarie  (limitatamente
 alle  quote  di  pertinenza  dei fondi ricadenti nel territorio della
 Basilicata) dei benefici erogati dalla  regione  Basilicata,  di  tal
 che'  sembra  poi  contraddittorio  richiedere,  come  si fa - con la
 disposizione censurata - in altra parte dello stesso art. 1, che,  ai
 fini  dell'erogazione dei benefici de quibus, anche tali associazioni
 debbano comunque disporre di adeguate  strutture  di  stoccaggio  nel
 territorio della regione Basilicata.
   In tal modo, le associazioni a carattere interregionale (e, quindi,
 i  produttori  agricoli  che  ne  sono soci) vengono gravate di oneri
 dispendiosi ed ulteriori (ove abbiano gia' realizzato al di fuori del
 territorio  di  Basilicata  idonee  strutture  per  la  raccolta  dei
 prodotti  conferiti  dai  soci),  quando,  ad  avviso  del tribunale,
 sembrerebbe, invero, sufficiente e ragionevole richiedere, per  dette
 associazioni,  la  disponibilita' di adeguate strutture di stoccaggio
 (anche se ubicate al di fuori del territorio regionale).
   La possibile incoerenza  e  contraddittorieta'  della  disposizione
 censurata  sembra  altresi'  profilarsi anche in relazione alla ratio
 della legge alla quale appartiene la norma in esame.
   Ed invero, se la finalita' perseguita  con  la  legge  regionale  7
 settembre  1992,  n.  16,  e'  quella  di  sovvenire  ai  bisogni dei
 produttori agricoli, assicurando  un  concorso  nel  pagamento  degli
 interessi dovuti per i prestiti bancari che le associazioni stipulano
 onde  poter  corrispondere  ai  soci  produttori acconti sui prodotti
 agricoli da questi conferiti  (alle  associazioni  stesse  per  poter
 essere  commercializzati  in  un  momento  piu'  propizio), essa pare
 sostanzialmente vanificata dalla disposizione censurata.
   Laddove, infatti, le associazioni interregionali (e quindi anche  i
 produttori  agricoli  di Basilicata ad esse aderenti) vengono onerate
 di adempimenti costosi (la realizzazione di impianti di stoccaggio) e
 inutili  (quando  gia'  l'associazione  disponga,  al  di  fuori  del
 territorio  regionale,  di  strutture  di  stoccaggio) si finisce col
 pregiudicare   ingiustificatamente,   piuttosto   che   tutelare   in
 conformita'  allo  scopo  cui  la  citata legge regionale 7 settembre
 1992,  n.  16,  e'  preordinata,  gli  interessi  ed  i  bisogni  dei
 produttori agricoli di Basilicata aderenti a dette associazioni.
   E,  a ben vedere, la norma in esame sembra apparire incongrua anche
 rispetto alla ratio specifica sottesa alla disposizione censurata.
   In proposito, va infatti considerato che  se  la  previsione  della
 localizzazione,  nel  territorio  della  Basilicata,  di strutture di
 stoccaggio  e'  funzionale  all'esigenza   di   consentire   puntuali
 controlli  sulla  quantita'  e la provenienza dei prodotti conferiti,
 cio'  nondimeno   tali   (doverosi)   controlli   potrebbero   essere
 efficacemente  svolti,  senza  gravare i produttori agricoli di oneri
 che appaiono sproporzionati rispetto alla finalita'  perseguita,  con
 diverse   modalita',  certamente  non  gravose,  quali,  ad  esempio,
 ispezioni da compiersi presso  le  strutture  di  stoccaggio  ubicate
 fuori  del  territorio  regionale    (sicuramente  possibili,  e  non
 disagevoli se si considera che solitamente i produttori  agricoli  di
 una  regione,  ove non iscritti ad associazioni regionali, aderiscono
 ad  associazioni  aventi  sede  e  strutture   ubicate   in   regioni
 contermini), ovvero presso le aziende dei soci produttori.
   Per  le  suesposte  considerazioni,  la  questione  sollevata dalla
 associazione ricorrente si appalesa rilevante  e  non  manifestamente
 infondata in relazione  all'art. 3 della Costituzione.
   Di  conseguenza,  gli  atti  devono  essere  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale e il giudizio in corso deve essere sospeso.