IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 235/95 e n. 767/95 proposti dall'Associazione cerealicoltori "Peuceti", in persona del presidente pro-tempore, dott. Leonardo Terribile, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Caro, con il quale elettivamente domicilia in Potenza al piazzale L. Rizzo n. 12 presso lo studio Giuliani; Contro la regione Basilicata, in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Salvia e Mirella Viaggiani ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Anzio, presso l'ufficio legale dell'Ente; Per l'annullamento: ric. n. 235/95: a) della deliberazione n. 4811 in data 19 luglio 1994 della Giunta regionale di Basilicata con cui e' stata rigettata la richiesta dell'Associazione "Peuceti" di usufruire di un prestito a tasso agevolato con il concorso regionale negli interessi per la corresponsione di anticipazioni ai produttori agricoli soci conferenti per l'annata agraria 1993-1994, in quanto l'Associazione non dispone in Basilicata di strutture di stoccaggio; b) degli altri provvedimenti o atti comunque connessi e presupposti, e, tra questi, della lettera-circolare della Regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e foreste - n. 3388/A del 17 febbraio 1993; ric. n. 767/95: a) della deliberazione n. 3493 in data 11 luglio 1995 della Giunta regionale di Basilicata con cui e' stata rigettata la richiesta dell'Associazione "Peuceti" di usufruire di un prestito a tasso agevolato con il concorso regionale negli interessi per la corresponsione di anticipazioni ai produttori agricoli soci conferenti per l'annata agraria 1994-1995, in quanto l'Associazione non dispone in Basilicata di strutture di stoccaggio, b) degli altri provvedimenti o atti comunque connessi e presupposti, e tra questi, della lettera-circolare della regione Basilicata - Dipartimento agricoltura e foreste n. 3388/A del 17 febbraio 1993; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Basilicata; Viste le memorie prodotte dall'Amministrazione intimata; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 21 febbraio 1996 - relatore il magistrato G. Buscicchio - l'avv. F. Di Caro per l'Associazione ricorrente e l'avv. M. Viggiani per l'Amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. F a t t o L'associazione tra societa' cooperative agricole denominata "Associazione Cerealicoltori Peuceti" con sede in Gravina di Puglia - riconosciuta, a norma dell'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674 e della legge della regione Puglia 1 febbraio 2982, n. 7, con decreto del presidente della Giunta della regione Puglia n. 588 del 23 maggio 1989 - impugna, con i ricorsi indicati in epigrafe, le deliberazioni della Giunta regionale di Basilicata n. 4811 del 19 luglio 1994 e n. 3493 dell'11 luglio 1995 con le quali sono state respinte le richieste della predetta associazione tendenti ad usufruire, per le annate agrarie 1993-1994 e 1994-1995, il prestito a tasso agevolato con il concorso regionale nel pagamento degli interessi per la corresponsione di anticipazioni ai soci produttori conferenti prodotti agricoli. L'esclusione dai benefici richiesti e' stata disposta in applicazione dell'art. 1, ultimo comma, della legge della regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16, a norma del quale possono usufruire dei prestiti agrari di esercizio (con il concorso regionale nel pagamento degli interessi), limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della regione Basilicata (anche) le associazioni di produttori agricoli interregionali purche' dispongano in Basilicata di attrezzature idonee per la raccolta, la conservazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci produttori, mentre l'associazione cerealicoltori "Peuceti" ha dichiarato di disporre di dette strutture nel territorio della regione Puglia. La ricorrente associazione cerealicoltori "Peuceti" - cui aderiscono cooperative agricole che annoverano tra i propri soci anche agricoltori proprietari di terreni agricoli ricadenti nel territorio della regione Basilicata - assume l'illegittimita' delle impugnate deliberazioni regionali in via derivata dalla asserita illegittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, limitatamente all'inciso "fermo restando il possesso degli altri requisiti gia' richiesti alle Associazioni della Basilicata", della legge regionale 7 settembre 1992, n. 16. Deduce, al riguardo, il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 2, 3, 4, 18, 39, 41, 45, 117, 120, commi secondo e terzo, della Costituzione. Chiede, pertanto, che questo Tribunale amministrativo regionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata, disponga la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospenda il presente giudizio. Costituitasi in giudizio in data 7 giugno 1995 (nel ric. n. 235/95) e in data 1 dicembre 1995 (nel ric. n. 767/95, la regione Basilicata ha, con successive memorie difensive depositate l'11 novembre 1995 (nel ric. n. 235/95) e il 10 febbraio 1996 (nel ric. n. 767/95), sostenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dall'associazione ricorrente precisando, in particolare, che la previsione, oggetto della disposizione censurata, di adeguate strutture di stoccaggio in Basilicata anche per le associazioni di produttori interregionali risponderebbe all'esigenza di consentire l'effettuazione di controlli e verifiche (in ordine, soprattutto, alla quantita' e provenienza dei prodotti conferiti dai produttori) che sarebbero di difficile attuazione al di fuori del territorio regionale. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 1996, sentiti i difensori delle parti, le cause sono state trattenute in decisione. D i r i t t o Occorre, preliminarmente, procedere alla riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva. Sempre in via preliminare, va precisato che questo tribunale amministrativo regionale, con separata decisione parziale deliberata nella stessa camera di consiglio del 21 febbraio 1996, ha rigettato i ricorsi in esame nella parte in cui si assume l'illegittimita' delle impugnate deliberazioni regionali in via derivata dalla (asserita) illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 1, ultimo comma, limitatamente all'inciso de quo, della legge della regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16, per contrasto con gli artt. 2, 4, 18, 39, 41, 45, 117, 120, commi secondo e terzo della Costituzione. Cio' premesso, va detto che la questione di legittimita' costituzionale della norma regionale indicata in premessa, sollevata dall'associazione ricorrente in relazione all'art. 3 della Costituzione, appare al tribunale rilevante e non manifestamente infondata secondo le precisazioni che saranno di seguito fornite. Quanto alla rilevanza, va osservato che le deliberazioni regionali impugnate sono state adottate sull'unico presupposto costituito dalla "non disponibilita'", da parte dell'associazione cerealicoltori "Peuceti", di adeguate strutture di stoccaggio nel territorio della regione Basilicata, sicche' appare evidente che la presente controversia non puo' essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale sollevata dovendo i provvedimenti impugnati essere annullati o no, a seconda che la norma denunziata sia o no dichiarata incostituzionale. Quanto alla non manifesta infondatezza, valgano le considerazioni che seguono. La legge della regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (recante nuove norme per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), all'art. 1 testualmente prevede che: "A decorrere dalla campagna agraria 1992/1993, il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 ed erogati a norma delle leggi regionali vigenti e con le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 23 gennaio 1928, viene fissato nella misura del 50% del tasso annuo di riferimento come bimestralmente determinato dal Ministero del tesoro, e trova applicazione in favore degli imprenditori agricoli a titolo principale singoli ed associati, individuati a norma dell'art. 2, punti 5 e 6 del reg. CEE 797/85, nonche' in favore dei seguenti organismi collettivi che attuino la raccolta, la conservazione, la manipolazione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti provenienti dalle aziende agricole dei soci: a) cooperative agricole legalmente costituite e riconosciute con un numero di almeno 200 soci, un capitale sociale non inferiore a lire 100 milioni e che dispongono in Basilicata di attrezzature idonee a garantire la qualita', genuinita' ed integrita' organolettiche dei prodotti conferiti e/o sottoporre alle precitate fasi collettive; b) le Associazioni di produttori agricoli della Basilicata costituite a norma del reg. CEE 1360/78 e riconosciute ai sensi della legge regionale 11 agosto 1982, n. 24, che abbiano una base sociale come espressamente richiesto dal reg. CEE 220/91 ed un capitale sociale non inferiore a L. 20 milioni, e possano disporre in Basilicata di attrezzature idonee analogamente a quanto previsto alla precedente lettera a). Sono esentate dai limiti di capitale sociale e di soci aderenti, di cui alla lettera a), le cooperative operanti nel settore dei piccoli frutti, dei funghi, delle piante officinali, del florovivaismo, dell'allevamento del bestiame e dell'apicoltura. Il regime del presente articolo si applica, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, anche alle Associazioni di produttori agricoli a valenza interregionale e che siano riconosciute da altra legge regionale o nazionale, fermo restando il possesso degli altri requisiti gia' richiesti alle Associazioni della Basilicata". Cio' premesso, pare al tribunale che il legislatore regionale, nel prescrivere - con la censurata disposizione - che (anche) le associazioni di produttori agricoli a valenza interregionale devono disporre - ove intendano fruire delle provvidenze creditizie previste dalla legge regionale n. 16/92 - di adeguate strutture di stoccaggio nel territorio della regione Basilicata, abbia assoggettato, senza un ragionevole motivo, ad una stessa disciplina situazioni diverse quella delle associazioni di produttori agricoli di Basilicata e quella della associazioni di produttori a valenza interregionale. E' razionale, invero, prevedere che le associazioni di produttori agricoli della Basilicata (e quindi a carattere regionale) debbano, per poter accedere ai benefici regionali, disporre di adeguate strutture di stoccaggio, da ubicare nel territorio ove le associazioni stesse sono state costituite ed operano, onde consentire i necessari controlli sulla quantita' e la provenienza dei prodotti conferiti. Appare, per contro, irragionevole imporre detto onere anche alle associazioni di produttori agricoli a carattere interregionale. L'art. 1 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 16, ha infatti espressamente individuato - in attuazione del regolamento C.E.E. n. 1360/78 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 9 - ultimo comma, integrativa del primo - (anche) le associazioni di produttori agricoli a carattere interregionale come destinatarie (limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata) dei benefici erogati dalla regione Basilicata, di tal che' sembra poi contraddittorio richiedere, come si fa - con la disposizione censurata - in altra parte dello stesso art. 1, che, ai fini dell'erogazione dei benefici de quibus, anche tali associazioni debbano comunque disporre di adeguate strutture di stoccaggio nel territorio della regione Basilicata. In tal modo, le associazioni a carattere interregionale (e, quindi, i produttori agricoli che ne sono soci) vengono gravate di oneri dispendiosi ed ulteriori (ove abbiano gia' realizzato al di fuori del territorio di Basilicata idonee strutture per la raccolta dei prodotti conferiti dai soci), quando, ad avviso del tribunale, sembrerebbe, invero, sufficiente e ragionevole richiedere, per dette associazioni, la disponibilita' di adeguate strutture di stoccaggio (anche se ubicate al di fuori del territorio regionale). La possibile incoerenza e contraddittorieta' della disposizione censurata sembra altresi' profilarsi anche in relazione alla ratio della legge alla quale appartiene la norma in esame. Ed invero, se la finalita' perseguita con la legge regionale 7 settembre 1992, n. 16, e' quella di sovvenire ai bisogni dei produttori agricoli, assicurando un concorso nel pagamento degli interessi dovuti per i prestiti bancari che le associazioni stipulano onde poter corrispondere ai soci produttori acconti sui prodotti agricoli da questi conferiti (alle associazioni stesse per poter essere commercializzati in un momento piu' propizio), essa pare sostanzialmente vanificata dalla disposizione censurata. Laddove, infatti, le associazioni interregionali (e quindi anche i produttori agricoli di Basilicata ad esse aderenti) vengono onerate di adempimenti costosi (la realizzazione di impianti di stoccaggio) e inutili (quando gia' l'associazione disponga, al di fuori del territorio regionale, di strutture di stoccaggio) si finisce col pregiudicare ingiustificatamente, piuttosto che tutelare in conformita' allo scopo cui la citata legge regionale 7 settembre 1992, n. 16, e' preordinata, gli interessi ed i bisogni dei produttori agricoli di Basilicata aderenti a dette associazioni. E, a ben vedere, la norma in esame sembra apparire incongrua anche rispetto alla ratio specifica sottesa alla disposizione censurata. In proposito, va infatti considerato che se la previsione della localizzazione, nel territorio della Basilicata, di strutture di stoccaggio e' funzionale all'esigenza di consentire puntuali controlli sulla quantita' e la provenienza dei prodotti conferiti, cio' nondimeno tali (doverosi) controlli potrebbero essere efficacemente svolti, senza gravare i produttori agricoli di oneri che appaiono sproporzionati rispetto alla finalita' perseguita, con diverse modalita', certamente non gravose, quali, ad esempio, ispezioni da compiersi presso le strutture di stoccaggio ubicate fuori del territorio regionale (sicuramente possibili, e non disagevoli se si considera che solitamente i produttori agricoli di una regione, ove non iscritti ad associazioni regionali, aderiscono ad associazioni aventi sede e strutture ubicate in regioni contermini), ovvero presso le aziende dei soci produttori. Per le suesposte considerazioni, la questione sollevata dalla associazione ricorrente si appalesa rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione. Di conseguenza, gli atti devono essere trasmessi alla Corte costituzionale e il giudizio in corso deve essere sospeso.